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Farmacie dei servizi: linee guida per la sperimentazione in nove Regioni

Il 17 ottobre è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni sulle "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità".
La previsione per le Farmacie di fornire nuovi servizi in ambito sanitario ai cittadini nasce con la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico in differenti settori strategici per l'economia e il commercio. All'interno di questa Legge, precisamente all'articolo 11, è stata definita la normativa di previsione di un nuovo modello di Farmacia dei Servizi. Ma solo con l'emanazione del D.lgs. 153 del 2009, il Governo ha definito i "nuovi compiti e funzioni assistenziali delle Farmacie". I servizi individuati dal decreto non si differenziano da quelli stabiliti dalla Legge 69/2009, andando tuttavia a integrare la loro definizione e aggiungendo alcuni elementi importanti.
I  nuovi servizi assicurati dalle Farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale
concernono, tra l'altro:
a) la collaborazione delle Farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza;
b) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le Farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di
informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
c) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le Linee guida ed i Percorsi Diagnostico-Terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle Farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
d) l'effettuazione, presso le Farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera c ), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
e) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle Farmacie gli assistiti possano
prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
Il Decreto entra nello specifico delle nuove opportunità offerte alle Farmacie e i punti principali sono relativi alla previsione per le Farmacie pubbliche e private di:
• prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pagare il relativo ticket e ritirare i referti relativi alle prestazioni;
• eseguire prestazioni analitiche di prima istanza quali ad esempio: il controllo della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi;
• consegnare a domicilio farmaci e dispositivi medici;
• preparare e dispensare a domicilio miscele per la nutrizione artificiale e medicinali antidolorifici, fatte salve le norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali;
• dispensare per conto delle strutture sanitarie farmaci a distribuzione diretta;
• mettere a disposizione del pubblico operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, per leffettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.
Si evidenziano, quindi, importanti novità rispetto alla Legge 69 /2009, in primis, la presenza in Farmacia di professionisti sanitari quali gli infermieri, ma anche la consegna a domicilio e la distribuzione diretta.
Nel corso del 2010, i decreti attuativi del D.lgs. 153/2009 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni. I tre Decreti attuativi dell'Accordo pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono riportati di seguito:
Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, fa riferimento ai test "autodiagnostici", test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le Farmacie territoriali pubbliche e private
Le prestazioni analitiche di prima istanza attualmente effettuabili in Farmacia sono:
•test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
•test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
•test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, pH, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
•test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
•test Tumore del Colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
Il medesimo Decreto fornisce indicazioni tecniche relative all'uso in Farmacia di dispositivi strumentali. In particolare, determina che per l'erogazione dei servizi di secondo livello in Farmacia sono utilizzabili i seguenti dispositivi strumentali:
•dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
•dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria;
•dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;
•dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
•dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regolamenta invece l'attività degli operatori sanitari in Farmacia. Le attività erogate presso le Farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti.
Con il Decreto dell'8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, le Farmacie, attraverso una postazione dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino e ritirare i relativi referti.
L'articolo I, commi da 403 a 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'avvio in nove regioni, per il triennio 2018-2020, di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo l del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, autorizzando la spesa di 6 milioni dì euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020.
Con decreto del ·Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018 sono individuate, ai sensi della normativa sopra richiamata, le nove regioni interessate da tale sperimentazione, di cui tre per l'anno 2018 (Piemonte, Lazio e Puglia), ulteriori tre per l'anno 2019 (Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia), e ulteriori tre per l'anno 2020 (Veneto, Umbria e Campania).
L'ccordo nella Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 contiene un allegato che fa parte integrante dell'atto.
In base a atle allegato
1. le nove Regioni coinvolte nella sperimentazione si impegnano a recepire formalmente i contenuti del presente Accordo entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso;
2. le stesse Regioni si impegnano a trasmettere il cronoprogramma delle attività sperimentali alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria entro 30 giorni dall'approvazione;
3. verrà erogata alla Regione una quota del 20% dell'intero importo spettante (importo ripartito tra le Regioni con l'Intesa sulla ripartizione del finanziamento destinato alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 153/2009 erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN, Rep. Atti n. 33/CSR del 7 marzo 2019) dopo la valutazione positiva del Cronoprogramma regionale da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005;
4. le successive quote pari all'80% saranno suddivise in una quota del 40% alla realizzazione del 50% delle attività previste nel citato Cronoprogramma, illustrate in una relazione intermedia dettagliata. La citata quota sarà erogata solo dopo il parere positivo del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico sulla richiamata relazione intermedia, ed un'ultima quota pari al 40% dopo l'approvazione della Relazione finale da parte del Comjtato paritetico e del Tavolo tecnico. La mancata presentazione ed approvazione del Cronoprogramma o delle relazioni (intermedia e finale) comporta la mancata erogazione della quota spettante ed il recupero delle quote già erogate;
5. ai fini del monitoraggio della sperimentazione, le Regioni dovranno trasmettere semestralmente alla Direzione generale della Programmazione sanitaria, le schede di rilevazione generale insieme ad un report quale relazione di verifica per ogni sperimentazione indicata, in corso o conclusa negli anni 2019-2021;
6. l'attività di sperimentazione si dovrà concludere entro il 31 dicembre 2021;
7. alle disposizioni del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nel corso della Conferenza Stato-Regioni le istituzioni regionali hanno consegnato al Governo un breve docuemnto con cui si ribasisce l'esigenza di prevedere un’ulteriore quota capitaria a valere sulle risorse per gli obiettivi di piano per le altre Regioni a statuto ordinario (oltre alle 9 autorizzate alla sperimentazione) che volessero avviare analoghe iniziative.
Si riportano di seguto il documento di osservazioni della Conferenza delle Regioni e il link all'atto della Conferenza Stato-Regioni che contiene anche il testo dell'Accordo.
Posizione sulle "linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità" di cui all'articolo 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 3) Odg Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole alla stipula dell'Accordo, ribadendo la richiesta formulata alle Amministrazioni centrali interessate in occasione dell’acquisizione dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni il 19 aprile 2018, sul decreto che individuava le nove Regioni in cui avviare la sperimentazione, di mettere a disposizione, oltre a quanto previsto dall’articolo 1, comma 406 della legge n. 205 del 2017, un’ulteriore quota capitaria a valere sulle risorse per gli obiettivi di piano per le altre Regioni a statuto ordinario che volessero avviare analoghe iniziative.
Si chiede, pertanto, di procedere in tale direzione a partire dalla definizione degli obiettivi di Piano per l’anno 2020.
 

 

  

  

 

 

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