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Dl Crescita: più tempo per gli statuti e meno obblighi per gli enti del terzo settore

Diventa ufficiale la proroga per l’adeguamento degli statuti dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 utilizzando procedure semplificate. La modifica interviene in deroga al Codice del terzo settore (art. 101 comma 2) e riguarda le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e, a sorpresa, anche le bande musicali e le imprese sociali. Per quest’ultime, infatti, la scadenza era stata fissata per lo scorso 28 febbraio 2019.

Una proroga, quella del 30 giugno, che per quanto attesa, allunga l’odissea di molti enti chiamati ad adeguarsi, con il rischio di creare situazioni “grigie”: la nuova scadenza, infatti, non è ancorata all’attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore che potrebbe essere realtà già prima del 30 giugno.

Sostanziale dietro front anche sulla tanto discussa legge “Spazza corrotti” (n.3 del 9 gennaio 2019) che, modificando la normativa sul finanziamento dei partiti politici (d.l. 149/2013), equiparava i partiti e i movimenti politici alle fondazioni, associazioni e comitati, almeno in termini di obblighi di trasparenza. “Con la modifica vengono esonerati dagli obblighi tutti gli enti del terzo settore – spiega Luca Degani, componente del Consiglio nazionale del terzo settore – che per loro natura assolvono agli obblighi di trasparenza essendo iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Ad oggi si tratta di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus. La modifica prevede l’esonero anche per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose".

Per tutti le associazioni, le fondazioni e i comitati fuori dal terzo settore – e quindi non iscritti al Runts – gli obblighi rimangono ma vengono ridefiniti i criteri di equiparazione ai partiti politici. Rispetto alle indicazioni dello scorso gennaio, infatti, è necessario che gli organi direttivi o di gestione siano composti per almeno un terzo (mentre in precedenza si richiedeva che la composizione fosse “in tutto o in parte”) da:

 

  • membri di organi di partiti o movimenti politici, oppure
  • persone che siano o siano state, nei sei (anziché dieci) anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero
  • persone che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei (anziché dieci) anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale. Rispetto al testo previgente, inoltre, nelle assemblee elettive e negli organi di governo locali sono considerati solo quelli appartenenti a comuni con più di 15.000 abitanti.

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3341-dl-crescita-piu-tempo-per-gli-statuti-e-meno-obblighi-per-gli-enti-del-terzo-settore?Itemid=893&fbclid=IwAR2ZBwj1Mzef6gIwDqODtPKXB56UcqSq5zbkUQl_yk234xZ8suUQ_wUyWL0

 

 

 

  

  

 

 

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