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Decreto Crescita: le novità per gli enti del terzo settore per la pubblicazione dei contributi ricevuti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

In particolare per gli enti non profit:

Cambiano le regole (introdotte dalla legge n. 124/2017) sull’obbligo per gli enti di pubblicare i contributi pubblici ricevuti.
Il Decreto Crescita infatti all’art. 35 sposta dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine per la pubblicazione, da parte di associazioni, fondazioni e onlus, degli importi e delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi contributi o aiuti, in denaro o in natura, non di carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni. Associazioni, fondazioni e onlus devono pubblicare le informazioni sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Quanto al regime sanzionatorio, viene individuato nel 2019 un periodo di moratoria: quindi il mancato assolvimento degli obblighi in questione non verrà sanzionato. Ma dal 1° gennaio 2020 la mancata pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute comporterà l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000.
Competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi in questione così come il mancato pagamento della sanzione entro il termine indicato nel provvedimento, comporta l’integrale restituzione delle somme ricevute entro i tre mesi successivi.

 

  

  

 

 

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