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Registro delle imprese. Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali

Il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha pubblicato la Circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, con la quale, in seguito a numerose richieste di chiarimento, fornisce alcune indicazioni interpretative sugli adempimenti pubblicitari posti a carico delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

La disciplina dell’impresa sociale infatti è stata profondamente rivista dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, poi modificato e integrato dal successivo Decreto legislativo 20 luglio 2018 n. 95.

Una prima problematica verte sull’interpretazione del decreto interministeriale 16 marzo 2018 (“Definizione degli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e delle relative procedure, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”), segnatamente dell’art. 2, comma 1, dove si stabilisce che: "Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti: a) …; b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o2435-ter del codice civile, in quanto compatibili; c) il bilancio sociale di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017; (…)".

Una seconda problematica concerne la determinazione del momento da cui decorre l’obbligo, per le cooperative sociali iscritte nella sezione speciale imprese sociali del registro delle imprese, del deposito del bilancio sociale presso il registro medesimo.

Una terza problematica riguarda la modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto DLGS 112/2017.

Una quarta problematica, infine, riguarda l’eventuale assoggettamento delle cooperative sociali e loro consorzi agli obblighi di adeguamento di cui all’art. 17, comma 3, richiamato nel punto precedente.

Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunto il Mise:

Le imprese sociali neocostituite e atti da depositare il registro delle imprese:
- le imprese sociali neocostituite, all’atto della richiesta di iscrizione nella “sezione speciale” del registro delle imprese, non sono tenute a depositare il bilancio di esercizio e quello sociale; tali atti, infatti, non possono materialmente essere nella disponibilità di un’impresa di nuova costituzione (il relativo deposito, peraltro, dovrà essere eseguito nell’ordinario termine di trenta giorni dall’adozione)

Cooperative sociale e deposito del bilancio:
- le cooperative sociali (e i loro consorzi), che in base a quanto previsto dal Dlgs 112/2017 (articolo 1, comma 4) acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, non sono assoggettate all’obbligo di deposito del bilancio sociale fino all’emanazione delle Linee guida previste dall’articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo (medio tempore resta ferma, peraltro, la possibilità di provvedere facoltativamente al deposito del bilancio sociale redatto secondo le previgenti Linee guida); tuttavia, l’obbligo vige per le cooperative sociali che risultino già assoggettate a tale adempimento in base a disposizioni regionali; tali indicazioni, invece, non si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi iscritti nella sezione “imprese sociali” del registro delle imprese sulla base di un’opzione volontaria esercitata sulla base delle disciplina previgente dettata dall’abrogato Dlgs 155/2006.

Modalità di adeguamento degli statuti:
- le imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017 devono necessariamente rivolgersi a un notaio per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alla nuova disciplina.

Cooperative sociali e adeguamento degli statuti:
- cooperative sociali e loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di “imprese sociali”; pertanto, in capo tali enti non sussiste alcun obbligo di adeguamento statutario.

https://www.sviluppoeconomico.gov.it

 

  

  

 

 

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