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Pubblicazione online dei contirbuti pubblici da parte di associazioni e altri enti. Il parere del CdS

Con il Parere n. 1449 del 1 giugno 2018 il Consiglio di Stato ribadisce che l’obbligo per associazioni, fondazioni e onlus di pubblicare sul proprio sito un resoconto sui contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, entra in vigore il 28 febbraio 2019.

In base ai commi 125, 126 e 127 dell'articolo unico della Legge n. 124 del 4/08/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), le imprese, in particolare, sono chiamate ad esporre nella nota integrativa del bilancio annuale di esercizio (oltre che nella nota integrativa del bilancio consolidato se previsto) i relativi importi inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere ricevuti nell'anno precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti pubblici.
Le associazioni, fondazioni e Onlus, invece, sono tenute a pubblicare sui propri siti o portali digitali, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere ricevuti nell'anno precedente dai citati enti e società.

In base a quanto previsto dal comma 127 dello stesso articolo, l'obbligo di pubblicazione viene meno qualora l'importo delle somme ricevute dal soggetto beneficiario risulti inferiore a €10.000 nel periodo annuale considerato, onde evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti.

Con il presente parere, il Consiglio di Stato esclude - in assenza di una dettagliata disciplina transitoria e sulla base del principio generale di irretroattività della legge - un'anticipazione degli effetti delle misure contenute nella Legge annuale (in vigore dal 29 agosto 2018) alle erogazioni ricevute nel 2017. Tale applicazione retroattiva, infatti, oltre a creare difficoltà di ordine pratico ed economico, non tutelerebbe neanche la riservatezza del soggetto che ha effettuato erogazioni dall'inizio dell'anno 2017.
Pertanto, il Consiglio di Stato ritiene che l'introduzione degli obblighi di trasparenza previsti dalla citata Legge annuale decorra dai dati raccolti dall'anno 2018, con pubblicazione nei siti e portali entro il 28 febbraio 2019 dei relativi dati, per gli specifici obblighi di pubblicità delle associazioni, fondazioni e Onlus, e nella nota integrativa al bilancio relativo all’anno 2018, approvato nel 2019, per le imprese.

Inoltre, aderendo all'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, il Consiglio di Stato ritiene che la sanzione della restituzione dell'erogazione - in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione - sia prevista soltanto a carico delle imprese e non per tutti gli altri soggetti tenuti alla pubblicazione delle informazioni (associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus e fondazioni, associazioni in senso generico).

Per quanto concerne infine il controllo e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità, il Consiglio di Stato ritiene che spetti in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate nelle norme in esame. Infatti, il Legislatore non ha attribuito esplicitamente all'ANAC ulteriori e specifici compiti con riferimento agli obblighi in esame.

 

  

  

 

 

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