Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ieri 10 ottobre 2017, del decreto interministeriale (Interno - Giustizia - Economia e Finanze) sulla determinazione e modalità di erogazione degli importi dell’indennizzo a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti (ai sensi dell'art.11 e seguenti della legge 7 luglio 2016, n. 122), è diventato operativo il sistema nazionale di indennizzo per le vittime.
Questo consentirà ora al Comitato per le iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, l’esame delle domande e la concessione dei conseguenti benefici.
Il Comitato, alla fine dell’istruttoria della prefettura, potrà disporre l’erogazione di un indennizzo alle vittime allorquando non riescano a ottenere il risarcimento del danno da parte dell’autore del reato o nel caso in cui lo stesso rimanga ignoto.
L’indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, le cui vittime, o aventi diritto, hanno titolo anche in assenza di tali spese.