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Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed  il  contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085)
(GU n.127 del 3-6-2017)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in  tutte  le  sue  manifestazioni,  con  azioni  a
carattere preventivo e con una strategia  di  attenzione,  tutela  ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia  in  quella  di  responsabili  di  illeciti,  assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di  eta'  nell'ambito
delle istituzioni scolastiche. 
  2. Ai fini della presente legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende
qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati
personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica,
nonche' la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche
uno o  piu'  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo
intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso,
o la loro messa in ridicolo. 
  3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi  della  societa'  dell'informazione,
diverso da quelli di cui agli  articoli  14,  15  e  16  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet,  cura  la
gestione dei contenuti di un sito in cui si  possono  riscontrare  le
condotte di cui al comma 2. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 15  e  16  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione  della
          direttiva 2000/31/CE relativa a  taluni  aspetti  giuridici
          dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
          interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
          elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
          14 marzo 2003, S.O.: 
              «Art. 14 (Responsabilita'  nell'attivita'  di  semplice
          trasporto - Mere conduit). - 1.  Nella  prestazione  di  un
          servizio della societa' dell'informazione  consistente  nel
          trasmettere, su una  rete  di  comunicazione,  informazioni
          fornite da un destinatario del servizio, o nel  fornire  un
          accesso alla rete di comunicazione, il  prestatore  non  e'
          responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 
                a) non dia origine alla trasmissione; 
                b) non selezioni il destinatario della trasmissione; 
                c)  non  selezioni  ne'  modifichi  le   informazioni
          trasmesse. 
              2. Le attivita'  di  trasmissione  e  di  fornitura  di
          accesso, di cui al comma  1,  includono  la  memorizzazione
          automatica, intermedia  e  transitoria  delle  informazioni
          trasmesse,  a  condizione  che  questa  serva   solo   alla
          trasmissione sulla rete  di  comunicazione  e  che  la  sua
          durata non ecceda il  tempo  ragionevolmente  necessario  a
          tale scopo. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 2, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.». 
              «Art.    15    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione  temporanea   -   caching).   -   1.   Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
          di comunicazione, informazioni fornite da  un  destinatario
          del servizio,  il  prestatore  non  e'  responsabile  della
          memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di  tali
          informazioni effettuata  al  solo  scopo  di  rendere  piu'
          efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a  loro
          richiesta, a condizione che: 
                a) non modifichi le informazioni; 
                b)  si  conformi  alle  condizioni  di  accesso  alle
          informazioni; 
                c) si conformi  alle  norme  di  aggiornamento  delle
          informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
          utilizzato dalle imprese del settore; 
                d) non interferisca con l'uso  lecito  di  tecnologia
          ampiamente  riconosciuta  e  utilizzata  nel  settore   per
          ottenere dati sull'impiego delle informazioni; 
                e) agisca prontamente per rimuovere  le  informazioni
          che ha  memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non
          appena venga effettivamente a conoscenza del fatto  che  le
          informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
          inizialmente sulla rete o che l'accesso  alle  informazioni
          e' stato disabilitato oppure che un organo  giurisdizionale
          o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
          la disabilitazione. 
              2.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 1, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.». 
              «Art.    16    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione di  informazioni  -  hosting).  -  1.  Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione.  consistente  nella  memorizzazione   di
          informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
          condizione che detto prestatore: 
                a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto  che
          l'attivita' o l'informazione  e'  illecita  e,  per  quanto
          attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
          fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione; 
                b)  non  appena  a  conoscenza  di  tali  fatti,   su
          comunicazione   delle    autorita'    competenti,    agisca
          immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
          disabilitarne l'accesso. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita'  o
          il controllo del prestatore. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente puo' esigere, anche in  via  d'urgenza,  che  il
          prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al  comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.». 

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