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5 PER MILLE: Agenzia delle Entrate pubblica l'elenco permanente degli iscritti

Sono stati semplificati e razionalizzati gli adempimenti per accedere al cinque per mille dell'Irpef.
Infatti il Dpcm del 7 luglio 2016 ha eliminato, per gli enti regolarmente iscritti nell'esercizio precedente e in possesso dei requisiti di accesso, l'obbligo di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Inoltre, è stata decisa l'istituzione di un apposito elenco aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Queste novità si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, con riferimento a quanti risultano regolarmente iscritti nel 2016.

E nei giorni scorsi, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato pubblicato l'Elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, nel quale vengono inseriti, a partire dall'esercizio successivo a quello di iscrizione, gli enti in possesso dei requisiti.
L’elenco permanente degli iscritti al momento quindi comprende gli enti che nel 2016 hanno regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti.

L' Elenco permanente è suddiviso per categoria: Ricerca scientifica, Ricerca sanitaria, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti del volontariato.
Per agevolare la consultazione degli elenchi è stato realizzato un Motore di ricerca.

Sono considerati regolarmente iscritti:
- gli enti del volontariato che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla Dr competente entro il 30 giugno 2016;
- gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso istanza e dichiarazione sostitutiva al ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
- gli enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno presentato istanza e dichiarazione al Miur entro il 30 aprile 2016;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno inviato all'Agenzia delle Entrate la domanda di iscrizione entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del Coni territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.

Sono considerati regolarmente iscritti anche gli enti che hanno inviato la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa entro il 30 settembre 2016, versando tramite modello F24 (codice tributo "8115") la sanzione di 250 euro (articolo 2, comma 2, Dl 16/2012).

Quindi questi enti, inseriti nell'Elenco permanente degli iscritti, enti non devono ripresentare domanda nel 2017.

ATTENZIONE: Gli enti presenti nell'elenco, non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, sono comunque soggetti annualmente a verifica da parte delle competenti amministrazioni in ordine alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo.

Modifiche dei dati presenti nell’elenco permanente iscritti
Se vengono rilevati errori o sono intervenute variazioni rispetto ai dati pubblicati, i legali rappresentanti degli enti interessati possono evidenziare la circostanza alla direzione regionale dell'Agenzia territorialmente competente entro il successivo 20 maggio (22 maggio per il 2017); stesso termine anche per le segnalazioni da parte delle amministrazioni interessate.
A seguito di queste segnalazioni l'Agenzia provvede alle opportune verifiche e a pubblicare, entro il 25 maggio, gli elenchi aggiornati.

Variazione rappresentante legale degli enti presenti nell’ elenco permanente
La dichiarazione sostitutiva inviata perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo. È necessario allegare, a pena di decadenza, una copia del documento del nuovo rappresentante legale dell’ente.
La nuova dichiarazione sostitutiva deve essere inviata all’amministrazione competente per categoria, nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010.

Revoca iscrizione da elenco permanente
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente è tenuto a sottoscrivere e trasmettere all’amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione.
Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del DPCM 23 aprile 2010.

La Circolare 5 del 31 marzo 2017 fornisce i chiarimenti su tutte le modifiche normative e le modalità applicative riguardanti, in particolare, gli enti del volontariato, la cui iscrizione e ammissione al beneficio del 5 per mille è gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

http://www.agenziaentrate.gov.it

 

  

  

 

 

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