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Decreto Flussi 2017, interessati 30.850 lavoratori non comunitari

Il 13 febbraio scorso è stato firmato dal presidente del Consiglio dei ministri il decreto flussi relativo all’anno 2017, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoratori non comunitari stagionali, non stagionali e autonomi. Il decreto registrato dalla Corte dei Conti il 3 marzo scorso, sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale.

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2017, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850  unità (art. 1 del decreto).

13850 quote sono destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo per coloro che sono già sul territorio nazionale con permessi di soggiorno ad altro titolo (lavoro stagionale, studio, tirocinio e/ o formazione professionale, lungo soggiornanti da altro Stato membro dell’Unione Europea).

17.000 quote sono riservate agli ingressi per lavoro stagionale dei cittadini dei Paesi terzi che, nella maggior parte dei casi, hanno sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione: Albania Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina e Tunisia. Entro le 17.000 unità, inoltre, 2.000 quote sono riservate ai lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Gli invii delle domande relative al decreto flussi 2017 sono previsti, secondo quanto stabilito nel decreto,

  • a partire dalle ore 9.00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per le categorie di cui all’art.2
  • a partire dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per le categorie di cui all’art.4