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Il volontariato nella pubblica amministrazione è illegittimo se non passa dalle associazioni

Delibera n. 141 del 29 settembre 2016 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana (che potete leggere in allegato e nella sezione Normativa di Nonprofitonline).

La sezione toscana della magistratura contabile della pubblica amministrazione ha infatti dato parere negativo al Comune di Montale (in provincia di Pistoia) all’adozione di un regolamento che permetteva l’impiego, previa assicurazione, di volontari individuali.

La vicenda può essere ricostruita così. Il sindaco di Montale fa richiesta alla Corte dei Conti di un parere sull’assunzione di eventuali oneri relativi alla stipula di apposite polizze assicurative dirette a fornire copertura dai rischi di infortunio, malattia e responsabilità verso terzi per cittadini che intendono prestare servizio volontario a titolo individuale. Il Comune ha già approvato per questo fenomeno (volontariato individuale) un apposito schema di regolamento. In sostanza il sindaco chiede di sapere se il ricorso a tale forma di volontariato con assicurazione a carico dell’ente sia legittimo.

Il problema sollevato dal Comune toscano riguarda l’assunzione a carico del Comune di determinati rapporti economici e relativi esborsi di denaro pubblico sotto la contabilità pubblica.
Nel suo parere negativo, la Sezione della Corte dei Conti svolge una lunga disamina delle norme e della giurisprudenza in materia che la porta ad affermare che l’estensione a dei volontari di previsioni dettate per il lavoratore dipendente “appare ipotesi del tutto ingiustificata e priva di qualsiasi giuridico fondamento". Anche se l’attività è a favore della pubblica amministrazione e benemerita, è un’attività libera e volontaria e quindi riconducibile alla legge 266.

La Sezione della Corte dei Conti quindi dà parere negativo e afferma: “è dunque da ritenersi escluso in radice un autonomo ricorso delle pp.aa. a prestazioni da parte di volontari “a titolo individuale”, perché la necessaria “interposizione” dell’organizzazione di volontariato iscritta nei ridetti registri regionali […] vale ad assicurare, da un lato, che lo svolgimento dell’attività dei volontari si mantenga nei rigorosi limiti della spontaneità, dell’assenza anche indiretta di fini di lucro, della esclusiva finalità solidaristica, dell’assoluta e completa gratuità; e dall’altro lato, che resti ferma e aliena da ogni possibile commistione la rigida distinzione tra attività di volontariato e attività “altre”.

In conclusione è da evitare che da parte delle pubbliche amministrazioni “si dia luogo - anche soltanto praeter intentionem - ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive, delle regole sul reclutamento e l’utilizzazione del personale (concorso pubblico, contratto di lavoro, rispetto dei cc.cc.nn.ll.; tutele e garanzie del lavoratore) e foriere nel tempo financo di precostituire pretese, ancorché infondate, di stabilizzazione di rapporti pregiudizievoli per gli assetti e gli equilibri della finanza pubblica”.

 

volontariatoggi.it

 

  

  

 

 

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