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FUSIONI DI COMUNI, MODALITÀ E TERMINI

Definiti con decreto del ministro dell'Interno del 26 aprile 2016  modalità e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi straordinari spettanti ai comuni che fanno parte delle fusioni di comuni realizzate nel 2012 e negli anni successivi.

Dall'anno 2016, infatti, a questi comuni spetta, per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per il 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura non superiore a 2 milioni per ogni fusione.

La quantificazione del contributo annuale (articolo 2) sarà assicurata nel limite massimo degli stanziamenti, con priorità alle fusioni di comuni, o incorporazioni, con maggiore anzianità nel caso in cui le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziati. Nel caso in cui le richieste di contributo risultino inferiori al fondo, invece, le eccedenze sono ripartiti tra le fusioni in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Per l'attribuzione del contributo decennale le regioni devono inviare via mail entro il mese successivo all'adozione una copia della legge regionale istitutiva della fusione al ministero dell'Interno, dipartimento Affari interni e territoriali, direzione centrale della Finanza locale, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. I criteri di attribuzione del contributo sono elencati all'articolo 3 del decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.102 del 3 maggio 2016.

In caso di ampliamento del numero degli enti che fanno parte di un comune costituito attraverso fusione, la regione deve inoltrare al ministero, con le stesse modalità, copia della legge regionale di ampliamento della fusione entro un mese dall'adozione del provvedimento.

Ultimo aggiornamento:

Mercoledì 11 Maggio 2016, ore 17:53

 

  

  

 

 

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