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Dipartimento Nazionale Pari Opportunità: Comunicazione su sospensione procedimenti

COMUNICATO

Ai sensi dell’art. 103, del decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 sulla “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, e dell’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, sulle “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. 

Pertanto, si comunica che:

  • tutte le scadenze procedimentali relative al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 sono da intendersi differite per il tempo corrispondente e conseguentemente, i termini di conclusione del procedimento, sono conteggiati escludendo il periodo di sospensione;
  • tutti i termini procedimentali per i quali è prevista la formazione del silenzio significativo sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 e sono conteggiati escludendo il periodo di sospensione;
  • i termini di esecuzione delle attività, costituenti oggetto dei progetti di rilevanza nazionale finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità mediante i Bandi e gli Avvisi, degli Accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei contributi concessi ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPCM 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, sono sospesi per il periodo di efficacia delle sopracitate norme, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni emanate dalle Autorità competenti in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Pertanto, il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, non sarà considerato ai fini del computo della durata complessiva del progetto;
  • tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Resta fermo che l’esecuzione delle attività progettuali sopra individuate, laddove non inficiata dalle misure di contrasto e di contenimento del virus COVID-19, può continuare a svolgersi secondo la tempistica originariamente programmata.

Si fa riserva di applicare l’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutte le richieste pervenute al Dipartimento per le pari opportunità in materia di sospensione delle attività a causa delle misure adottate per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19.

La presente comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

 

Comunicazione sospensione termini  

 

  

  

 

 

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