Notizie

Statuti degli Enti del Terzo Settore: chiarimenti sull'individuazione delle attività di interesse generale

La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un quesito del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo, ha fornito, con la Nota n. 3650 del 12 aprile 2019, i propri chiarimenti circa le modalità secondo le quali gli enti del Terzo settore, anche di nuova costituzione, sono chiamate a individuare statutariamente le attività di interesse generale.

In particolare, la nota ministeriale chiarisce se gli enti abbiano facoltà di inserire tutte le attività indicate nell’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 o se debbano invece limitarsi ad indicare solo quelle “ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di azione degli enti”.

Gli enti che modificano lo statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017), o gli enti di nuova costituzione, non devono inserire tra le attività di interesse generale che svolgono tutte quelle previste dal Codice, nè un numero così alto” tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale”.

Le attività che da statuto l’ente svolge devono invece essere “chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro)”, ferma restando la possibilità di modificare nel tempo le attività citate nello statuto secondo le forme previste.

Come ricorda la nota ministeriale, lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano, unitamente alla finalità e all’assenza dei fini di lucro, gli enti che possono rientrare a far parte del perimetro del Terzo Settore.