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Esenzione Iva per le prestazioni nei centri di accoglienza migranti: risoluzione Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione 74/E del 27 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia la corretta disciplina Iva da applicare alle prestazioni rese, presso i centri di accoglienza migranti e richiedenti asilo, da organismi di diversa natura.

La gestione dei centri è affidata tramite contratto di appalto. In particolare, è stato adottato - precisa il ministero che ha presentato l'interpello - uno schema di capitolato di gara, secondo cui per i centri con una capienza superiore a 300 posti l'appalto è suddiviso in quattro lotti prestazionali (fornitura servizi, fornitura pasti, fornitura di beni e servizio di pulizia e igiene ambientale), mentre per le strutture di minore entità è consentito l'affidamento a un solo soggetto, incaricato di gestire tutte le attività. I centri sono attivati dagli organi territoriali del ministero.

I quesiti proposti sono tre:
- se l'esenzione Iva prevista dall'articolo 10, n. 21, del Dpr 633/1972, possa essere estesa anche alle cooperative sociali e/o loro consorzi
- in che misura debba essere applicata l'imposta ai diversi servizi nelle strutture con più di 300 ospiti e, quindi, con più operatori
- se, nel caso di contratti in corso di esecuzione, che prevedono l'applicazione dell'Iva, possa essere liquidato il corrispettivo ai gestori senza il versamento dell'imposta da parte degli organi territoriali che operano in regime di split payment.

La norma agevolativa a cui fa riferimento il primo quesito, si legge nella risoluzione, ha natura oggettiva e non soggettiva ("prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie").
Il regime di favore è connesso al tipo di attività svolta e ai soggetti disagiati beneficiari, a prescindere da chi rende la prestazione.
Tuttavia, la Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha stabilito che, in caso di affidamento a cooperative sociali o loro consorzi, dal 1° gennaio 2016, alle prestazioni in argomento, vada applicata l'aliquota Iva ridotta del 5% (parte II-bis, tabella A, allegata al Dpr 633/1972). Inoltre, l'aliquota ridotta vale soltanto nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate nei confronti delle persone elencate nel n. 27-ter del richiamato articolo 10.
Invece, quando il gestore è un'associazione di volontariato (articolo 3, legge 266/1991) e le prestazioni rientrano tra le finalità istituzionali dell'ente, è esclusa l'applicazione dell'Iva, in quanto tali operazioni "non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto" (articolo 8, legge 266/1991).
In conclusione, per i centri di accoglienza con non più di 300 posti, l'esenzione Iva vale a prescindere dalla natura giuridica del prestatore, con le eccezioni delle cooperative sociali e/o loro consorzi (si applica l'aliquota ridotta del 5%) e delle associazioni di volontariato (operazioni escluse).

Con il secondo quesito ci si riferisce ai centri più grandi, con più di 300 posti di accoglienza, i cui appalti sono suddivisi in quattro lotti di prestazioni rese da gestori diversi e con distinti corrispettivi. In questo caso, ciascuna tipologia di servizio va assoggettata a Iva in base al regime proprio applicabile alla tipologia di servizio reso e al soggetto prestatore. Pertanto, i servizi sono esclusi dall'ambito applicativo dell'imposta soltanto se resi da un'associazione di volontariato.

Per quanto riguarda il terzo quesito, in caso di operazioni con Iva, va applicato il meccanismo dello split payment, in quanto l'ente territoriale, quale organo periferico del ministero, è tra le amministrazioni dello Stato richiamate dall'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, che disciplina il regime.

 

  

  

 

 

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