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Consiglio di Stato: Gli affidamenti di servizi sociali, tra Codice dei contratti pubblici e Codice del terzo settore

Il Consiglio di Stato, con il Parere n. 2052 del 20 agosto 2018, ha fornito indicazioni in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore).

Il parere è stato richiesto dall’Anac-Autorità nazionale anticorruzione, che ha rilevato profili di possibile disarmonia fra il Codice dei contratti pubblici ed il Codice del terzo settore nel cui ambito sono dettate talune norme afferenti alle modalità di affidamento dei servizi sociali.

Il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), al contrario del previgente d.lgs. n. 163/2006, non esclude i servizi sociali dal proprio ambito di applicazione, ma detta in proposito plurime disposizioni, che rendono evidente la sottoposizione anche di tali servizi alla normativa codicistica.

Solo per i servizi indicati al comma 5-bis dell’art. 142 (“servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative”) si applica il regime “alleggerito” contemplato nei successivi commi da 5-ter a 5-nonies, mentre per i restanti servizi dell’allegato IX non enucleati al comma 5-bis l’applicazione del Codice è integrale e si estende a tutti gli istituti da esso previsti.

Pertanto, in estrema sintesi:
– le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del terzo settore (in particolare, accreditamento, co-progettazione e partenariato) sono estranee al Codice dei contratti pubblici ove prive di carattere selettivo, ovvero non tese all’affidamento del servizio, ovvero ancora ove il servizio sia prospetticamente svolto dall’affidatario in forma integralmente gratuita, intesa nel rigido senso specificato supra (cioè, laddove è previsto il mero rimborso spese, e, per esempio, nelle spese non è previsto il personale);
– le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del terzo settore (in particolare, accreditamento, co-progettazione e partenariato) sono, viceversa, soggette al Codice dei contratti pubblici, al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore, ove il servizio sia prospetticamente svolto dall’affidatario in forma onerosa, ricorrente in presenza anche di meri rimborsi spese forfettari e/o estesi a coprire in tutto od in parte il costo dei fattori di produzione. L’Amministrazione, inoltre, deve specificamente e puntualmente motivare il ricorso a tali modalità di affidamento, che, in quanto strutturalmente riservate ad enti non profit, de facto privano le imprese profit della possibilità di rendersi affidatarie del servizio.

 

  

  

 

 

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