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Lavoro: smart working, tutela in caso di infortuni e malattie professionali

L'INAIL ha emanato la Circolare 2 novembre 2017 n. 48 in materia di "Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative".

La Circolare fornisce le prime indicazioni riguardo le disposizioni sul lavoro agile (o smart working) contenute nella Legge 22 maggio 2017 n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo bilaterale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavoro da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Sentiti sul tema i competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Circolare definisce, in particolare, gli aspetti legati a:
- obbligo assicurativo e classificazione tariffaria,
- retribuzione imponibile,
- tutela assicurativa,
- tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Infine, il documento presenta anche le Istruzioni operative per i datori di lavoro.

A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi bilaterali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per accedervi, sarà necessario possedere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
I consulenti del lavoro e tutti gli altri soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno accedere all'applicativo senza utilizzare SPID.

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